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La spada di Damocle sull’unità e sull’indivisibilità dell’Italia

di Antonio Pileggi

La Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 146 di Venerdì 24 Giugno 2022 ha annunciato che è stata presentata presso la Corte suprema di cassazione una proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare dal titolo: «Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.».

La proposta è sottoscritta, primo firmatario Massimo Villone, da docenti di diritto costituzionale, docenti di varie discipline, rappresentanti sindacali del mondo della cultura e della scuola, esponenti del Coordinamento per la democrazia costituzionale, etc.

Seguirà l’ulteriore raccolta di firme, almeno 50.000, per dare completa attuazione a quanto prevede la Costituzione, all’art. 71, in materia di esercizio del diritto di proposta di leggi da parte del popolo.

C’è da porre in risalto che, rispetto al passato in cui le proposte di legge di iniziativa popolare venivano sistematicamente ignorate dal Parlamento, ci sono due novità che consentono di rendere azionabile e concreto l’esercizio del diritto di proposta. Si tratta della riforma, introdotta nel 2017 (Presidenza Piero Grasso), del regolamento del Senato (art. 74) che rende certa la discussione in aula del progetto di legge, a prescindere dall’esito.

A ciò si aggiunge la possibilità di raccogliere firme non solo con i banchetti nelle piazze, ma anche online (d.l. 77/2021). Una procedura, quest’ultima, che facilita la raccolta delle firme e che rende efficace il coinvolgimento dei cittadini.

L’iniziativa risponde alla necessità di porre riparo sia agli “errori” ordinamentali commessi quando furono modificate, nel 2001, le norme del Titolo V della Costituzione in materia di autonomia delle regioni e sia alle gravissime e intollerabili diseguaglianze di natura economico-sociale (sanità e scuola comprese) emerse durante la pandemia. Sta di fatto che proprio la pandemia ha messo in luce la fragilità, le carenze, le inefficienze e la irrazionalità dell’architettura politico-istituzionale del livello regionale, specialmente in materia di sanità e di scuola.

A fronte degli “errori” ordinamentali della riforma del 2001, errori che hanno dato luogo a polemiche di varia natura e ad un nutrito contenzioso di rilevanza costituzionale, le ormai evidenti diseguaglianze tradiscono i diritti fondamentali dei cittadini.

Inoltre, stanno emergendo da molto tempo fatti e comportamenti sconcertanti specialmente nelle trattative semi-segrete tra Ministro/a delle autonomie e regioni per la realizzazione di specifiche intese.  Siffatto modo di procedere appalesa la volontà di affievolire i poteri e il ruolo del Parlamento che, per come vorrebbero i sostenitori ad oltranza dell’autonomia regionale differenziata, dovrebbe limitarsi a ratificare o respingere l’intesa Governo-Regione senza nemmeno poter incidere sui contenuti della stessa intesa.

La proposta di iniziativa popolare costituisce uno stimolo e un sollecito al Parlamento per rivedere e affrontare i temi dell’autonomia differenziata, la quale ultima non deve essere un pretesto per trasformare l’Italia in tante piccole repubblichette.

In particolare, è da mettere a fuoco il fatto che i decisori politico-istituzionali delle Regioni Veneto, Lombardia ed Emilia stanno dimostrando di voler interpretare e realizzare l’autonomia differenziata introdotta nel 2001 in modo da pregiudicare l’unità del Paese.

Incombe una spada di Damocle che vorrebbe tagliare a fette l’Italia nonostante il processo unitario faticosamente realizzato poco più di 150 anni fa e nonostante l’inderogabilità dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica definita con l’art. 5 della Costituzione.

In proposito, vorrei ricordare che il contenuto dell’art. 5 sull’unità e indivisibilità della Repubblica era incluso, nel progetto di Costituzione entrata in vigore l’1-1-1948, all’art. 106 e precisamente nel Titolo V riguardante le Regioni, le Province e i Comuni. Ma i Padri e le Madri costituenti, nella stesura definitiva della nostra Carta, lo spostarono all’interno dei primi 12 articoli contenenti i “Principi Fondamentali”. Quindi il concetto di unità-indivisibilità, che è anteposto al concetto di autonomia-decentramento, non riguarda aspetti funzionali di natura territoriale o di gestione a livello decentrato, ma attiene ai principi supremi. Nello stesso modo, rimangono e non possono non rimanere integri ed eguali in tutto il territorio nazionale i principi di solidarietà, di libertà, di pari dignità e di eguaglianza (artt. 2 e 3 della Costituzione).

Ometto di soffermarmi sulle palesi diseguaglianze già emerse durante la pandemia in materia di sanità, ma vorrei mettere in particolare evidenza, a proposito delle “ambizioni” del livello regionale di mettere mano alla scuola, che in un’Italia frantumata attraverso l’autonomia regionale differenziata, finanche la libertà d’insegnamento verrebbe rimessa in discussione. Infatti, molteplici e differenti sarebbero i soggetti preposti a programmare, attuare e tutelare i cinque pilastri posti a presidio della libertà d’insegnamento: reclutamento, trasferimento di sede, trattamento economico, procedimento disciplinare, aggiornamento professionale dei docenti.

Antonio Pileggi

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Proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare – Riforma Titolo V

Modifica dell’articolo 116 comma 3 della Costituzione, concernente il riconoscimento alle Regioni di forme e condizioni particolari di autonomia, e dell’art. 117, commi 1, 2 e 3, con l’introduzione di una clausola di supremazia della legge statale, e lo spostamento di alcune materie di potestà legislativa concorrente alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

La crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia ha posto in immediata evidenza le intollerabili diseguaglianze, accresciute progressivamente nel tempo e aggravate oggi dalla crisi, nel godimento di diritti fondamentali come la salute, l’istruzione, la mobilità, il lavoro. Si è segnalata da più parti la necessità di rafforzare il ruolo dello Stato a tutela dell’eguaglianza e dei diritti, con la formulazione e implementazione di politiche pubbliche forti finalizzate in ultima analisi a consolidare l’unità del paese. L’urgenza di una iniziativa così indirizzata è in particolare sottolineata dalla necessità di attuare il Piano nazionale di ripresa e resilienza secondo le indicazioni e i tempi dati dall’Europa. Mentre una pericolosa spinta in senso contrario si ricava dalle persistenti richieste di autonomia differenziata avanzate da alcune Regioni.

In questo quadro, la proposta di riforma si volge alla modifica dell’art. 116, comma 3, e dell’art. 117, commi 1, 2 e 3 della Costituzione.

Per l’art. 116, comma 3, alle regioni possono essere attribuite “forme e condizioni particolari” di autonomia.

La modifica intende riportare il riconoscimento dell’autonomia differenziata a una condizione effettivamente diversa e propria del territorio interessato, senza lesione dell’interesse di altre regioni. Si cancella la possibilità di autonomia differenziata oggi prevista nelle materie affidate alla potestà esclusiva dello Stato (art. 117, comma 2, lett. l), n) ed s): giustizia di pace, norme generali sull’istruzione e tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali). Si prevede che possa essere richiesto un referendum nazionale approvativo della legge attributiva dell’autonomia prima della sua entrata in vigore, e un referendum abrogativo successivamente, entrambi oggi preclusi in base al testo vigente e alla giurisprudenza della Corte costituzionale. Si recupera infine flessibilità, cancellando la natura pattizia e lasciando il legislatore statale libero di adeguare le “forme e condizioni particolari” già riconosciute a esigenze diverse e sopravvenute che ne suggeriscano la revisione.

L’obiettivo della modifica proposta è consentire una limitata e giustificata variabilità dell’autonomia regionale, espungendo però gli elementi che la rendono potenzialmente pericolosa per l’unità del paese. Si intende così anche porre un argine alle inaccettabili letture dell’autonomia differenziata che sono alla base delle richieste avanzate in specie da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna.

L’art. 117, commi 1, 2 e 3 definisce il quadro delle potestà legislative attribuite allo Stato e alle Regioni.

La modifica proposta introduce nel primo comma una clausola di supremazia della legge statale finalizzata alla tutela dell’interesse nazionale e dell’unità giuridica ed economica della Repubblica.

Nei commi 2 e 3 si propone una parziale ridefinizione del catalogo delle potestà legislative. Si segnala in specie nel comma 2 la modifica che affida alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la determinazione di livelli “uniformi” e non più “essenziali” delle prestazioni per i diritti civili e sociali. Si riportano in ampia misura alla potestà esclusiva materie come la sanità ed in specie il servizio sanitario nazionale, la scuola e l’istruzione a tutti i livelli, il lavoro e la previdenza, le infrastrutture materiali e immateriali di rilievo nazionale e di valenza strategica. La potestà legislativa concorrente attribuita alle Regioni rimane, ma senza la possibilità di derive che mettano a rischio l’unità e indivisibilità della Repubblica garantite dall’art. 5.

Una modifica che chiaramente imputa al legislatore nazionale il potere, e conseguentemente la responsabilità, di formulare e attuare forti politiche pubbliche, oggi rese necessarie e urgenti dalla crisi sanitaria, economica e sociale derivante dalla pandemia.

L’obiettivo ultimo della riforma che qui si propone è introdurre un più saldo presidio per l’eguaglianza dei diritti in ogni parte del paese, premessa necessaria per una effettiva unità.

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Art. 1 – Modifica dell’articolo 116, terzo comma (autonomia differenziata)

L’art. 116, comma 3, della Costituzione è sostituito dal seguente

“Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell’articolo 117 e giustificate dalle specificità del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti la regione e gli enti locali interessati, nel rispetto dell’interesse delle altre Regioni e dei principi di cui agli articoli 117 e 119. La legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. La legge promulgata ed entrata in vigore può essere sottoposta a referendum abrogativo secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla legge di attuazione dell’articolo 75”.

Art. 2 – Modifica dell’art. 117, primo comma

L’art. 117, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

“La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea e dagli obblighi internazionali. La legge dello Stato può disporre nelle materie non riservate alla legislazione esclusiva, comprese le materie disciplinate con legge regionale in attuazione dell’art. 116, terzo comma, quando lo richiede la tutela dell’unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale. La legge regionale non può in alcun caso porsi in contrasto con l’interesse nazionale”.

Art. 3 – Modifica dell’art. 117, secondo comma (potestà legislativa esclusiva dello Stato)

L’art. 117, secondo comma, della Costituzione è modificato come segue:

  1. Nella lettera e), dopo le parole “sistema tributario e contabile dello Stato” sono aggiunte le parole “coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;”.
  2. Nella lettera i) è aggiunta infine la parola “professioni;”.
  3. Le lettere m), n) e o) sono sostituite dalle seguenti:
    “m) determinazione dei livelli uniformi delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; tutela della salute e servizio sanitario nazionale; tutela e sicurezza del lavoro; scuola e università, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, ricerca scientifica e tecnologica;
    n) reti nazionali e interregionali di trasporto e di navigazione; porti e aeroporti civili di rilievo nazionale e interregionale; reti e ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale e interregionale dell’energia;
    o) previdenza sociale, previdenza complementare e integrativa;”

Art. 4 – Modifica dell’art. 117, terzo comma (potestà legislativa concorrente Stato-Regioni).

L’art. 117, terzo comma, è sostituito dal seguente:

“Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni; commercio con l’estero; assistenza ed edilizia scolastica; istruzione e formazione professionale; sostegno all’innovazione per i settori produttivi; assistenza e organizzazione sanitaria; assistenza sociale; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile a carattere regionale; governo del territorio; porti e aeroporti civili di rilievo regionale e locale; tributi regionali e locali; valorizzazione dei beni culturali e ambientali di rilievo regionale e locale e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato”.

Firmatari

Massimo Villone, emerito di Diritto costituzionale Uni. di Napoli Federico II; Adriano Giannola, presidente SVIMEZ; Eugenio Mazzarella, già docente di Filosofia teoretica Uni. di Napoli Federico II; Gianfranco Viesti, docente di Economia applicata Uni. di Bari; Marco Esposito, giornalista e saggista; Nadia Urbinati, docente di Scienze politiche Columbia University; Franco Gallo, emerito di Diritto tributario Uni. Roma LUISS; Giuseppe Pisauro, già docente di Scienza delle finanze, Uni. di Roma Sapienza; Maurizio De Giovanni, scrittore; Rino Di Meglio, coordinatore nazionale Gilda; Francesco Sinopoli, segretario generale FLC CGIL; Pino Turi, segretario generale UIL scuola
Silvio Gambino, emerito di Diritto pubblico comparato Uni. della Calabria; Marina Calamo Specchia, docente di Diritto costituzionale Uni. di Bari; Mario Dogliani, emerito di Diritto costituzionale Uni. di Torino; Natale Carlo Lauro, emerito di Statistica, Uni. di Napoli Federico II; Roberto Esposito, già docente di Filosofia nella Normale di Pisa; Luigi Ferrajoli, emerito di Filosofia del diritto, Uni. di Roma Tre; Paolo Corsini, già docente di Storia moderna Uni. di Parma; Giovanna De Minico, docente di Diritto costituzionale Uni. di Napoli Federico II; Guido Giarelli docente di Sociologia, Uni. “Magna Graecia” di Catanzaro; Mauro Volpi, emerito di Diritto costituzionale Uni. di Perugia; Lucio Romano, docente di Bioetica Pontificia Facoltà Teologica Italiana Meridionale Titti Marrone, giornalista e scrittrice; Isaia Sales, docente e scrittore; Giuseppe Acocella, già docente di Dottrine politiche Uni. di Napoli Federico II; Maria Carmela Agodi, docente di Sociologia, Uni. di Napoli Federico II; Salvatore M. Aloj, emerito di Patologia molecolare, Uni. di Napoli Federico II; Francesco Barbagallo, emerito di Storia contemporanea, Uni. di Napoli Federico II; Charlie Barnao, docente di Sociologia dei processi culturali, Uni. “Magna Græcia” di Catanzaro; Pasquale Belfiore, già docente di Urbanistica Uni. di Napoli Federico II; Mauro Beschi, Coordinamento per la democrazia costituzionale; Salvatore Biasco, emerito di Economia monetaria internazionale Uni. di Roma La Sapienza; Gennaro Biondi, già docente di Geografia economica Uni. di Napoli Federico II; Giuseppe Bozzi, già docente di Diritto civile Uni. Luiss di Roma; Micol Bronzini, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Uni. Politecnica delle Marche; Pietro Massimo Busetta, docente di Statistica economica, Uni. di Palermo; Maria Agostina Cabiddu, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Politecnico di Milano; Fulvio Cammarano, docente di Storia contemporanea Uni. di Bologna; Giuseppe Cantillo, emerito di Filosofia morale Uni. di Napoli Federico II; Mario Cardano, docente di Sociologia generale, Uni. di Torino; Lorenzo Chieffi, docente di Diritto costituzionale Uni. della Campania Vanvitelli; Elvira Chiosi, già docente di Storia moderna Uni. di Napoli Federico II; Rosanna Cioffi, docente di Storia dell’Arte già prorettore Uni. della Campania Vanvitelli Ines Ciolli, docente di Diritto costituzionale, Uni. di Roma La Sapienza; Roberto Cogliandro, Notaio; Luigi Colaianni, docente di Sociologia, Uni. di Padova; Tullio D’Aponte, emerito di Geopolitica economica, Uni. di Napoli Federico II; Francesco Dandolo, docente di Storia economica Uni. di Napoli Federico II
Davide De Caro, docente di Elettronica, Uni. di Napoli Federico II: Claudio De Fiores, docente di Diritto costituzionale Uni. della Campania Vanvitelli; Biagio De Giovanni, emerito di Filosofia del diritto Uni. di Napoli Orientale; Pompea Giuseppina Grazia Del Vecchio, docente di Chimica fisica, Uni. Napoli Federico II; Renata De Lorenzo, Presidente Società Napoletana di Storia Patria ; Paola De Vivo, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Uni. di Napoli Federico II ; Gianni De Simone, già docente di Cardiologia Uni. di Napoli Federico II; Alberto Di Donato, emerito di Biochimica Uni. di Napoli Federico II; Francesco Di Donato, docente di Storia delle istituzioni politiche Uni. di Napoli Federico II Costanzo Di Girolamo, emerito di Filologia e linguistica romanza, Uni. di Napoli Federico II; Raimondo Di Maio, libraio ed editore Dante&Descartes; Maurizio Esposito, docente di Sociologia generale, Uni. di Cassino e del Lazio Meridionale; Anna Rosa Favretto, docente di Sociologia generale, Uni. di Torino; Roberto Finelli, già docente di Storia della filosofia Università di Roma Tre; Vittoria Fiorelli, docente di Storia moderna, Suor Orsola Benincasa; Domenico Gallo, Coordinamento per la democrazia costituzionale; Massimo Galluppi, già docente di Relazioni internazionali Uni. di Napoli Orientale;
Alfonso Gianni, Coordinamento per la democrazia costituzionale; Raffaele Giglio, emerito di Letteratura italiana, Uni. Federico II di Napoli; Alfiero Grandi, Coordinamento per la democrazia costituzionale; Giuseppe R. Gristina, medico. Pontificio Consiglio per la Cultura – Consulta Scientifica; Bruno Jossa, emerito di Economia politica, Uni. di Napoli Federico II ; Giuliano Laccetti, docente di Informatica, Uni. di Napoli Federico II; Marie-Helene Laforest, già docente di Letteratura postcoloniale anglofona Uni. di Napoli Orientale; Clemente Lanzetti, già docente di Sociologia generale, Uni. Cattolica del Sacro Cuore, Milano; Fabrizio Lomonaco, docente di Storia della filosofia, Uni. di Napoli Federico II Alberto Lucarelli, docente di Diritto costituzionale Uni. di Napoli Federico II Paolo Macry, emerito di Storia contemporanea, Uni. di Napoli Federico II Luigi Manconi, già docente di Sociologia dei fenomeni politici IULM di Milano Silvia Manderino, Coordinamento per la democrazia costituzionale; Rosita Marchese, presidente Accademia belle arti di Napoli; Luigi Mascilli Migliorini, docente di Storia moderna Uni. di Napoli Orientale; Francesco Mazzocca, già docente di Geometria, Uni. della Campania Vanvitelli; Andrea Mazzucchi, docente di Filologia della letteratura italiana Uni. di Napoli Federico II; Guido Melis, già docente di Storia delle Istituzioni Politiche Uni. di Roma La Sapienza; Edmondo Mostacci, docente di Diritto comparato Uni. di Genova; Fabio Murena, docente di Principi di Ingegneria Chimica, Uni. di Napoli Federico II; Aurelio Musi, già docente di Storia moderna Uni. di Salerno; Ida Nicotra, docente di Diritto costituzionale Uni. di Catania; Silvana Nitti, Docente di Storia del cristianesimo e della chiesa Uni. di Napoli Federico II; Francesco Pallante, docente di Diritto costituzionale Uni. di Torino; Anna Papa, docente di Istituzioni di diritto pubblico Uni. di Napoli Partenope; Massimo Pica Ciamarra, architetto, già docente di Progettazione Architettonica Uni. di Napoli Federico II; Antonio Pileggi, Coordinamento per la democrazia costituzionale; Catello Polito, emerito di Genetica Uni. di Napoli Federico II; Franco Rengo, emerito di Medicina geriatrica Uni. di Napoli Federico II; Francesca Rossetti, sociologa clinica, medico, Bologna; Guido Rossi, emerito di Immunopatologia Uni. di Napoli Federico II Renato Rotondo, Medico, Napoli; Mario Rusciano, emerito Diritto del lavoro Uni. di Napoli Federico II; Fiammetta Salmoni, docente di Istituzioni di diritto pubblico, Uni. Guglielmo Marconi ; Franco Salvatore, emerito di Biochimica clinica e biologia molecolare clinica Uni. di Napoli Federico II e Membro dell’Accademia delle Scienze (detta dei XL) di Roma; Cesare Salvi, già docente di Diritto civile Uni. di Perugia; Aldo Schiavone, già docente di Diritto romano presso la Normale di Pisa; Antonella Sciortino, docente di Diritto Costituzionale Uni. di Palermo; Adolfo Scotto di Luzio, docente di Pedagogia Uni. di Bologna; Luigi Maria Sicca, docente di Economia Uni. di Napoli Federico II; Alessandro Somma, docente di Diritto comparato, Uni di Roma La Sapienza; Elena Spina, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro, Uni. Politecnica delle Marche; Giulio Starita, docente di Fisica Matematica, Uni. della Campania Vanvitelli; Franco Toniolo, già Direttore Generale Assessorati Sanità e Sociale Regione Veneto e già Presidente AGENAS, Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali; Giorgio Ventre, docente di Sistemi di elaborazione delle informazioni Uni. di Napoli Federico II; Sandro Veronesi, scrittore; Giovanna Vicarelli, docente di Sociologia economica, Uni. Politecnica delle Marche; Lida Viganoni, già docente di Geografia Università di Napoli Orientale e già rettrice dell’Istituto; Vincenzo Vita, presidente Associazione per il rinnovamento della sinistra; Giovanni Vitolo, già docente di Storia medievale, Uni. di Napoli Federico II.


*NOTA A MARGINE: La proposta di legge di iniziativa popolare è stata depositata il 23 Giugno 2022 presso la Corte suprema di cassazione. Dal verbale di deposito, risultano le seguenti firme: Gallo Domenico, De Stefano Maurizio, Villone Massimo, Beschi Mauro, Adami Pietro, Pugliese Alessandra, Battarino Luciana, Pileggi Antonio, Grilli Claudio, Tatarella Alessandro, Luciani Massimo, Gianni Alfonso, Auletta Barbara, Lynch Edward Gaetano.

**NOTA A MARGINE: L’articolo sopra riportato è stato pubblicato per intero col titolo “La spada di Damocle sull’uguaglianza dei cittadini”, sul Supplemento Speciale al n. 111 del Periodico “Non Mollare” della Fondazione Critica Liberale uscito il 4 Luglio 2022; l’articolo e la documentazione di riferimento occupano sei pagine (dalla pag. 15 alla pag. 20) delle venti pagine che costituiscono il Supplemento Speciale al n. 111 pubblicato in occasione degli Stati generale del Liberalismo, edizione 2022, aventi come tema centrale  “Lo Stato sociale e l’ascensore sociale” ( https://criticaliberale.it/wp-content/uploads/2022/07/supplemento-al-n.-111.pdf  ); è da ricordare che Antonio Pileggi, che ha partecipato agli Stati generali del liberalismo in qualità di Presidente di Liberalismo Gobettiano,  è tra i firmatari sia della proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare e sia dei presentatori in Cassazione dello stesso testo nella sua qualità di esponente del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale;

il 5 Luglio 2022 l’articolo è stato rilanciato nella Rassegna stampa (press) del sito web del Coordinamento per la Democrazia Costituzionale http://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it/2022/07/05/la-spada-di-damocle-sulluguaglianza-dei-cittadini-di-antonio-pileggi/ oltre che nella pagina Facebook dello stesso Coordinamento;

il 12 Luglio 2022 l’articolo, non corredato dalla documentazione di riferimento, è stato pubblicato con un altro titolo, “La spada di Damocle sull’unità e sull’indivisibilità dell’Italia”, sul periodico “Pensalibero” https://www.pensalibero.it/la-spada-di-damocle-sullunita-e-sullindivisibilita-dellitalia/  .

Antonio Pileggi