statuto liberalismo gobettianoSTATUTO

Associazione Culturale “Liberalismo Gobettiano”

Art. 1 – E’ costituita l’Associazione Culturale “Liberalismo Gobettiano”, qui di seguito denominata Associazione, il cui acronimo è “LG”, con sede in Roma.

E’ una libera associazione apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma delle disposizioni di cui al Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2 – L’Associazione persegue, a livello internazionale, nazionale e locale, finalità culturali di varia natura, comprese attività artistiche, nonché di conservazione, promozione e diffusione delle idee del Liberalismo e della Libertà dei singoli esseri umani e dei gruppi associati, ispirandosi, tra l’altro e in particolare, agli scritti, alle opere e al coraggio del Grande liberale Piero Gobetti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione, tra l’altro:

  • promuove occasioni di confronto anche fra scuole di pensiero diverse al fine di favorire il dialogo e l’attenzione alle diversità e al pluralismo delle idee;
  • svolge attività di promozione e sostegno in materia referendaria di natura abrogativa e propositiva nonché petizioni da rivolgere alle istituzioni competenti;
  • organizza scuole, corsi di formazione ed eventi informativi e formativi, anche in convenzione con enti pubblici e privati, compresi i partiti, a condizione che sia accettata e rispettata l’autonomia didattica e organizzativa dell’Associazione;
  • pubblica informazioni periodiche, anche su supporto informatico;
  • raccoglie e conserva documenti e materiale attinenti al fine associativo;
  • istituisce premi, riconoscimenti e borse di studio, anche per conto terzi, attinenti alle finalità dell’Associazione;
  • promuove e sostiene iniziative perché possano essere ampliati i diritti alla partecipazione diretta dei singoli cittadini, dei gruppi, nonché delle comunità intermedie a tutte le attività inerenti alla cosa pubblica;
  • promuove e sostiene attività inerenti ai diritti e ai doveri della trasparenza in materia di cosa pubblica, nonché alla massima considerazione dell’etica pubblica con particolare riferimento all’etica della responsabilità;
  • promuove e sostiene attività volte ad affermare la certezza dei diritti e dei doveri;
  • promuove e sostiene la ricerca pura e la ricerca applicata;
  • promuove e sostiene attività inerenti alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale, del paesaggio e dell’ambiente;
  • organizza eventi per celebrare, possibilmente ogni anno, il pensiero di Piero Gobetti in preparazione della celebrazione, nel 2026, del centenario della sua morte.

 

Art. 3 – L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità del presente Statuto, ne condividano lo spirito e gli ideali.

Tutti i soci hanno eguali diritti all’interno e nei confronti dell’Associazione ancorché si distinguano come:

  • Soci fondatori: persone e soggetti pubblici e privati presenti alla costituzione dell’Associazione o ammessi a tale titolo entro 24 mesi dall’atto costitutivo. Tale termine può essere prorogato dai soci fondatori, i quali sono esonerati dal versamento delle quote annuali;
  • Soci ordinari: persone, istituzioni, enti e soggetti pubblici o privati che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
  • Soci sostenitori: persone, istituzioni, soggetti pubblici o privati che versano quote annuali superiori a quella stabilita dal Consiglio direttivo;
  • Soci onorari: persone, enti, istituzioni e soggetti pubblici o privati che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera o il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione e allo sviluppo dell’Associazione. Tali soci sono esonerati dal versamento di quote annuali.

Per i soci che non abbiano compiuto i 18 anni di età restano valide le disposizioni di cui al successivo art. 6.

 

Art. 4 – L’ammissione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio e approvata da almeno due soci fondatori.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei probiviri.

I soci onorari vengono individuati dal Consiglio Direttivo.

Art. 5 -Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e del relativo Regolamento d’attuazione, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell’Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei probiviri.

 

Art. 6 -Tutti i soci hanno eguale diritto di voto attivo e passivo.

I soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento d’attuazione, per la nomina degli organi direttivi dell’associazione e per l’approvazione del Bilancio consuntivo.

Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

 

Art. 7 – Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

  • contributi;
  • donazioni e lasciti;
  • rimborsi;
  • attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  • ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio

direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea dei soci, che ne determina l’ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall’Assemblea dei soci, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell’organizzazione.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

Art. 8 – L’anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo devono essere approvati dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di giugno. Essi devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

 

Art. 9 – L’Associazione avrà i seguenti Organi Sociali:

  1. a) l’Assemblea dei soci;
  2. b) il Presidente;
  3. c) il Vice Presidente Vicario;
  4. d) il Consiglio Direttivo;
  5. e) il Tesoriere;
  6. f) il Collegio dei revisori dei Conti;
  7. g) il Collegio dei Probiviri.

Art. 10 – L ‘Assemblea dei soci è il momento fondamentale deliberativo e di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha

diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota associativa fatta eccezione per i soci provenienti dal di fuori della Regione Lazio i quali ultimi possono rappresentare, con delega rilasciata a norma di Regolamento, altri due soci appartenenti ad una medesima Sezione territoriale aderente all’Associazione.

L’ Assemblea è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un quinto dei soci.

In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza assoluta.

La convocazione, con l’indicazione dell’ordine del giorno, va fatta con avviso sul sito web dell’Associazione e/o tramite email inviata almeno 8 giorni prima della data dell’assemblea.

A tale modalità informativa, si potranno aggiungere, con quanto disposto dal Regolamento d’attuazione, altre forme di comunicazione disposte dal Consiglio direttivo per assicurare il massimo della conoscenza da parte di tutti i soci.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità in sintesi mediante pubblicazione definita come da Regolamento d’attuazione.

 

Art. 11 – L ‘Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

  • elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori e il Collegio dei probiviri;
  • approva il bilancio preventivo e consuntivo;
  • approva il Regolamento d’attuazione, su proposta del Consiglio Direttivo.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione. L’Assemblea è presieduta da un Ufficio di Presidenza composta dal Presidente, da eventuali Presidenti d’onore e da un Presidente eletto volta per volta dai soci. Il verbale viene redatto da un Segretario proposto dall’Ufficio di Presidenza.

 

Art. 12 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di 3 membri, eletti dall’Assemblea dei soci fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei membri.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, e durano in carica 5 anni e, comunque, fino al rinnovo delle cariche stesse.

Il Regolamento di attuazione o, in mancanza, l’Assemblea che provvede ad eleggere il Consiglio direttivo può stabilire un numero maggiore dei tre membri sopra specificati e può essere revocato attraverso le procedure definite nel Regolamento d’attuazione.

 

Art. 13 – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione. Si riunisce almeno 2 volte all’anno ed è convocato da:

  • il Presidente;
  • almeno 2/3 dei soci, su richiesta motivata.

Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed elegge, nel suo seno, il Presidente del medesimo Consiglio. Può eleggere uno o più Presidenti d’onore che fanno parte a pieno titolo del Consiglio Direttivo.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono, a titolo esemplificativo:

  • predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
  • formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
  • elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
  • elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
  • stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
  • proporre il Regolamento di attuazione dell’Associazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea sociale;
  • deliberare in ordine all’ammissione e alla esclusione dei soci;
  • deliberare in ordine alla costituzione di Sezioni staccate dell’Associazione in altre località;
  • deliberare in merito all’organizzazione di scuole ed eventi informativi e formativi, anche in convenzione con enti pubblici e privati, compresi i partiti, a condizione che sia accettata e rispettata l’autonomia didattica e organizzativa dell’Associazione;
  • deliberare la pubblicazione di informazioni periodiche, anche su supporto informatico;
  • deliberare in merito all’istituzione di premi e riconoscimenti, anche per conto terzi, attinenti alle finalità dell’Associazione;
  • deliberare in ordine alla costituzione di Gruppi di lavoro ovvero di Comitati tecno-scientifici per singole iniziative o materie di intervento;
  • procedere alle surroghe di cui al successivo art. 17;
  • deliberare in ordine alla sottoscrizione di adesioni, convenzioni, protocolli di intesa e accordi con altri enti, associazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati.

 

Art. 14 – Il Presidente dura in carica 5 anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti di Legge. In caso di impedimento può essere sostituito nei suoi poteri dal Vice Presidente Vicario.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione compiuti dall’ Associazione.

Il Tesoriere può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi e disporre delle spese senza preventiva autorizzazione da parte del Presidente.

Il Presidente conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

 

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti anche fra non soci dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.

Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Il Presidente del Collegio dei Revisori è eletto, al suo interno, dai componenti il medesimo Collegio.

 

Art. 16 – Il Collegio dei Probiviri, composto da tre soci, è eletto in assemblea e dura in carica 5 anni.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto con votazione separata degli altri due membri.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Il Consiglio Direttivo può richiedere, al Collegio dei Probiviri, pareri su altre questioni che ritenga utile sottoporgli.

Il Regolamento di attuazione potrà prevedere altri compiti specifici da attribuire al Collegio.

 

Art. 17 – Il Consiglio Direttivo, in caso dovesse venir meno, per qualsiasi causa, uno o più membri del medesimo Consiglio Direttivo oppure del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei probiviri, provvede alle sostituzioni del caso di specie.

I nominati con tale procedura restano in carica fino alla prima utile Assemblea dei soci dove si deciderà al riguardo.

Tutti gli incarichi cessano comunque allo scadere dell’insediamento degli organi, fermo restando quanto previsto all’art. 12 per il Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria.

Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

 

Art. 19 -Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Ai soci, per l’espletamento degli incarichi attribuiti, compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate se vi siano disponibilità finanziarie.

 

Art. 20 – Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

 

Art. 21 – Norma transitoria: Nei primi 24 mesi di vita dell’Associazione e comunque non oltre la prima assemblea utile dopo il compimento di tale periodo, il Regolamento di attuazione dell’Associazione e qualsiasi altro atto o funzione facente capo agli Organi statutari potrà avere validità ed efficacia sulla base di uno o più atti deliberati, con i poteri dell’Assemblea, dai soci fondatori.

Art. 21 bis – La sede dell’Associazione resta definita a Roma. Il cambio di sede all’interno della città di Roma non richiede una modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. All’atto costitutivo la sede viene stabilita in Roma, Via Germano Sommeiller 25, scala B, interno 3